È entrato in vigore il nuovo decreto sanzioni Fgas.
Sono chiamati gas serra quei gas presenti nell’atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consistente, una parte considerevole della radiazione solare che colpisce la Terra contribuendo all’effetto serra e tra questi vi sono anche gas prodotti dalle attività umane come i gas fluorurati.
Questo tipo di gas si trovano ad esempio negli impianti di climatizzazione.
Da poco più di un anno e precisamente con il D.P.R. 146/2018, del 16 novembre 2018, viene istituita la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Questo archivio viene gestito dalla Camera di Commercio competente a cui ora devono essere comunicati gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-GAS, nonché le vendite di tali gas e le vendite di apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono.
A partire del 24 luglio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare, al momento della vendita, i dati relativi ai gas fluorurati ad effetto serra e delle apparecchiature, non ermeticamente sigillate, contenenti tali gas.
Tutte le comunicazioni vanno inoltrate, da parte delle imprese debitamente iscritte, attraverso il portale appositamente creato.
Inoltre a partire dal 25 settembre 2019 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare entro 30 gg, sempre da parte delle imprese debitamente iscritte, tutti gli interventi effettuati sulle apparecchiature contenenti FGAS, attraverso il medesimo portale.
Ora, con il Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 (Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020), è stato introdotto un regime sanzionatorio per chi non ottempera alle normative vigenti sui gas fluorurati a effetto serra.
Di fatto le sanzioni Fgas comprendono multe amministrative pecuniarie molto pesanti per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.
Ad esempio, l’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Mentre l’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Un quadro più completo delle sanzioni Fgas possono essere prese in esame a questo link
Questo quadro sanzionatorio fa ben comprendere quanto sia importante che solo soggetti debitamente formati e autorizzati operino con tali gas.
Noi di Luma Impianti S.a.s. avendo ricevuto la certificazione F-GAS siamo in grado di operare nel pieno rispetto di tale normativa.
Se desiderate ulteriori informazioni potete rivolgervi a noi di Luma Impianti S.a.s. direttamente, venendo nella nostra sede di Buttapietra o telefonando al nostro numero 045/6661604.